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D.P.R. 16/12/1992 n. 495

B) la intimazione dell'alt o di via libera effettuata con l'apposito segnale distintivo di cui all'articolo 24.

Art. 182. (art. 43 cod. Str.) (altri segnali degli agenti del traffico)

1 . Quando sia necessario arrestare tutta la circolazione per consentire il passaggio di veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, l'agente preposto alla regolazione del traffico deve fare uso di un fischietto emettendo un suono prolungato. A questo segnale i veicoli ed i pedoni in procinto di impegnare una intersezione devono immediatamente fermarsi fino al successivo segnale di via libera, dato con due suoni brevi di fischietto. Quelli che si trovano entro l'area di intersezione devono affrettarsi a sgomberarla.

2 . Un suono prolungato di fischietto, in altre circostanze, può essere utilizzato per intimare l'alt al trasgressore di norme della circolazione.

Art. 183. (art. 43 cod. Str.) (visibilità degli agenti del traffico)

1 . Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, durante i servizi previsti dall'articolo 11, commi primo e secondo, del codice, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte, mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme confezionati con tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca.

2 . Nelle ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilità, il personale di cui al comma primo deve indossare almeno il berretto o il casco, ovvero altro copricapo, e manicotti sugli avambracci di tessuto come indicato al comma primo (fig. Ii.475/a). I predetti capi di vestiario possono essere di tipo asportabile. Il casco protettivo previsto dallo articolo 171 del codice deve essere corredato di una fascia in pellicola vinilica bianca rifrangente di altezza non inferiore a 3 cm.

3 . È consentito l'uso di gambali o di fasce su di essi, in tessuto rifrangente quando si opera in particolari condizioni di visibilità notturna (fig. Ii.475/b).

4 . Anche i cinturoni, le bandoliere, gli spallacci, le fondine, i borselli ed altri capi od oggetti di buffetteria possono essere utilmente confezionati in tutto o in parte con tessuti rifrangenti.

5 . I capi di vestiario o dell'uniforme quali cappotti, impermeabili, giacche a vento, giubbetti o simili devono essere dotati di bande in tessuto rifrangente, di almeno 2 cm, a contorno della fascia toracica e del bordo inferiore.

6 . Apposito capo di vestiario in tessuto rifrangente bianco o grigio - argento della foggia indicata nella figura ii.476 è consigliato come dotazione del personale in servizio di pattuglia per indossarlo, ai fini di cui al comma primo, durante gli interventi di emergenza o durante le operazioni di intervento negli incidenti stradali o di deviazione del traffico.

7 . Le norme del presente articolo si applicano anche al personale militare in servizio a norma dello articolo 12, comma quarto del codice.

8 . I tessuti rifrangenti di cui ai commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto devono essere uguali a quelli utilizzati per gli indumenti previsti dall'articolo 37, comma quarto, cui deve essere aggiunto il tessuto rifrangente bianco.

9 . La pellicola vinilica bianca rifrangente di cui al comma secondo deve avere caratteristiche fotometriche corrispondenti alla classe 1 del disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma nono. Paragrafo 8. Segnaletica relativa ai passaggi a livello (art. 44 codice della strada)

Art. 184. (art. 44 cod. Str.) (disposizioni generali sulle segnalazioni dei passaggi a livello)

1 . In caso di avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello con barriere o semibarriere, le stesse sono sostituite con almeno un cavalletto per parte che deve essere esternamente a strisce rifrangenti bianche e rosse. Le barriere e le semibarriere sono, altresì, sostituibili con una bandiera rossa rifrangente e con una lanterna a luce rossa di notte e negli altri casi di scarsa visibilità, manovrate dall'addetto alla custodia dei passaggi a livello.

2 . Le barriere e le semibarriere devono essere esternamente a strisce rifrangenti bianche e rosse. Su ogni semibarriera devono essere collocate almeno due luci rosse delle quali una in corrispondenza della estremità libera. Luci rosse possono essere collocate anche sulle barriere.

3 . Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere devono essere collocati, a cura e spese dell'esercente la ferrovia, senza onere per l'eventuale occupazione della sede stradale, i seguenti segnali:

A) croce di s. Andrea se la visibilità verso la ferrovia è sufficiente lungo tutto il percorso di approccio;

B) croce di s. Andrea e segnale fermarsi e dare precedenza posti sullo stesso sostegno, se la visibilità è sufficiente solo da breve distanza dal binario;

C) croce di s. Andrea e dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente nonché dispositivo di segnalazione acustica se la visibilità è insufficiente; il dispositivo luminoso è posto preferibilmente sullo stesso sostegno del segnale.

4 . La croce di s. Andrea, va collocata sulla destra della strada, nella immediata prossimità del binario; è semplice se la ferrovia è a un binario, doppia se la ferrovia è a due o più binari. Anche nei casi di cui al comma terzo, lettere

a) e b), è opportuno integrare la croce di s. Andrea con i dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica di cui alla lettera c).

5 . Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere in cui la circolazione dei treni è molto lenta e la circolazione stradale è regolata da un agente o da apposito semaforo, la croce di s. Andrea è sostituita dal segnale di passaggio a livello senza barriere collocato alla medesima distanza con pannello integrativo recante la distanza in metri dal binario.

6 . Da entrambi i lati dei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere, esclusi quelli provvisti di dispositivo di segnalazione luminosa di cui al comma terzo, deve essere assicurata una sufficiente visibilità della strada ferrata tenendo conto in particolare della velocità del treno più veloce ivi in transito.

7 . Per assicurare in ogni caso la visibilità i dispositivi di segnalazione luminosa di cui al comma quarto possono essere ripetuti sul lato sinistro o su apposita isola al centro della carreggiata ovvero possono essere collocati o ripetuti al di di sopra della carreggiata, e, inoltre, possono essere resi visibili dalla parte posteriore.

8 . La lanterna a luce rossa di cui al comma primo è del tipo regolamentare per l'esercizio ferroviario.

Art. 185. (art. 44 cod. Str.) (caratteristiche delle strisce bianche e rosse delle barriere)

1 . La superficie delle barriere o semibarriere dei passaggi a livello rivolta verso la strada deve essere a strisce alternate bianche e rosse, deve essere non inferiore a 0,20 metri quadrati per ogni metro lineare di barriera o semibarriera; valutata sul piano verticale parallelo alla barriera o semibarriera medesima, almeno per la metà della larghezza della carreggiata sbarrata dalle barriere o semibarriere.

2 . Qualora le barriere siano provviste di più luci rosse, tale superficie potrà essere ridotta alla metà. Analoga riduzione potrà essere apportata se trattasi di passaggi a livello situati su strade o mulattiere non atte, di regola, al transito di autoveicoli. 3. Detta superficie deve avere il margine superiore orizzontale ad una altezza, rispetto al punto più alto della carreggiata, non inferiore a 0,90 m e non superiore a 1,30 m.

4 . Le strisce bianche e rosse devono essere inclinate, rispetto all'orizzontale, di 45 gradi e devono avere ciascuna una larghezza compresa tra 15 e 20 cm.

5 . Le strisce bianche e rosse devono essere rifrangenti e realizzate con pellicola ad elevata efficienza (classe 2).

Art. 186. (art. 44 cod. Str.) (dispositivi di segnalazione acustica ed ottica delle barriere)

1 . Nei passaggi a livello muniti di barriere i dispositivi di segnalazione ottica a luce rossa, ove previsti, sono installati normalmente sul margine destro della carreggiata nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati in modo da essere visibili dalla strada alla maggiore distanza possibile. L'altezza da terra del centro dei dispositivi di segnalazione ottica deve essere compresa tra 2 m e 2,50 m; le caratteristiche geometriche dei dispositivi sono indicati nella figura ii.477.

2 . Il dispositivo a luce rossa deve avere intensità tale da risultare visibile, di giorno e in assenza di nebbia almeno a 100 m. Qualora la luce rossa sia resa visibile posteriormente, il dispositivo di segnalazione acustica può emettere un segnale di livello sonoro inferiore a quello indicato nel comma terzo.

3 . Il dispositivo di segnalazione acustica deve produrre il suono di una campana o suoneria di livello sonoro tale da essere udibile a distanza non inferiore a 100 m in assenza di ostacoli e con vento e rumori trascurabili.

4 . Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica deve iniziare almeno 5 secondi prima dell'inizio dell'abbassamento delle barriere e terminare non prima della fine dell'abbassamento delle stesse.

Art. 187. (art. 44 cod. Str.) (dispositivi di segnalazione ottica ed acustica delle semibarriere)

1 . Nei passaggi a livello muniti di semibarriere, i dispositivi di segnalazione luminosa devono avere le dimensioni di cui alla figura ii.478, essere installati sul margine destro della carreggiata e nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati in modo da risultare visibili dalla strada alla maggiore distanza possibile. L'altezza da terra del centro dei dispositivi deve essere non inferiore a 2 m e non superiore a 2,50 m.. L'intermittenza delle luci è di 60 +- 10 accensioni al minuto. Le caratteristiche tecniche dei dispositivi a luce rossa devono essere tali che l'intensità della luce emessa li renda visibili, in assenza di nebbia, anche di giorno alla distanza di 100 m entro un cono di 30 gradi di apertura.

2 . La segnalazione acustica deve avere le caratteristiche prescritte per quelle dei passaggi a livello con barriere che sbarrano l'intera carreggiata, salvo il livello sonoro che può essere inferiore.

3 . I dispositivi di segnalazione luminosa ad una o due luci eventualmente ripetuti sul margine sinistro della strada possono non essere nelle immediate vicinanze del passaggio a livello ma non distarne oltre 30 m; essi devono avere caratteristiche uguali a quelle dei dispositivi installati sul margine destro.

4 . Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica deve iniziare 30 secondi prima dell'arrivo al passaggio a livello del treno più veloce e l'abbassamento delle barriere deve iniziare non meno di 5 secondi dopo l'inizio del funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa.

5 . La chiusura delle barriere nonché il funzionamento delle segnalazioni luminose ed acustiche devono proseguire fino al termine del passaggio del treno.

Art. 188. (art. 44 cod. Str.) (caratteristiche dei dispositivi di segnalazione dei passaggi a livello senza barriere)

1 . I segnali croce di s. Andrea e doppia croce di s. Andrea devono avere la forma e le dimensioni di cui rispettivamente alle figure ii.10/a, ii.10/b, ii.10/c e ii.10/d.

2 . Le caratteristiche e le modalità d'installazione dei segnali di cui al comma primo devono essere, peraltro, conformi a quelle stabilite nel presente regolamento per i segnali verticali. In particolare, essi devono essere installati, uno per ciascun lato del passaggio a livello e a distanza non superiore a 10 m dalla rotaia più vicina.

3 . I dispositivi di segnalazione luminosa e acustica dei passaggi a livello senza barriere devono avere caratteristiche uguali a quelle prescritte nell'articolo 187, inoltre, i due segnali luminosi devono essere installati preferibilmente sul medesimo stante della croce di s. Andrea, immediatamente al di sotto delle ali della croce medesima.

Art. 189. (art. 44 cod. Str.) (cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei passaggi a livello)

 

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